E-COMMERCE TRA PAESI UE APPROVATE: LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2021

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15/06/2021 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 83 che uniforma le regole relative all’e-commerce comunitario “diretto” ed “indiretto”, secondo le indicazioni delle Direttive Europee (n.b. “diretto” per beni immateriali digitali quali software, ebook, app, etc, “indiretto” per beni materiali con consegna fisica in altro Stato).

In sintesi:

– dal 1° luglio 2021 le cessioni a privati consumatori (B2C) nella UE rimangono soggette alle norme del paese di partenza solo fino alla soglia annuale complessiva di euro 10.000 (quindi un operatore italiano assoggetta ad IVA italiana soltanto il massimo di diecimila euro di imponibile delle vendite a privati consumatori UE)

– vengono aboliti tutti i diversi limiti stabiliti autonomamente da ciascun Stato, in vigore fino al 30/6/2021 (finora ad esempio in Italia un soggetto estero poteva vendere fino a 35.000 euro di prodotti a privati senza identificarsi fiscalmente aprendo una partita IVA italiana, mentre in Germania o Lussemburgo questo limite era fissato a 100.000 euro)

– se nel corso dell’anno viene superata la soglia complessiva di 10.000 euro (valore al netto IVA), si applica – a partire da tale data – l’imposta del paese di destinazione (quindi vanno versate le imposte sulle vendite effettuate applicando le aliquote e le regole di ogni paese, identificandosi fiscalmente in ciascuno di essi)

– in alternativa all’identificazione diretta in ciascuno Stato UE in cui si vende a privati, è possibile optare per il sistema semplificato denominato OSS (One Stop Shop): in tal modo si eviterà l’apertura di singole partite IVA nei vari stati, potendo utilizzare un sistema informatico accentrato di dichiarazione delle cessioni, con pagamento IVA estera e dichiarazioni trimestrali dei volumi delle vendite effettuate

– tale sistema intende semplificare e ridurre gli adempimenti per le imprese che vendono a distanza, ed anche garantire l’effettiva e corretta riscossione dell’imposta coinvolgendo le amministrazioni fiscali dei singoli stati: è pertanto l’Agenzia Entrate italiana a mettere a disposizione sul suo sito le procedure per l’iscrizione all’ OSS, ed a ricevere le comunicazioni ed i pagamenti per tutte le imposte dovute dal contribuente italiano sulle vendite nei vari paesi comunitari.

Altre particolarità previste:

– viene introdotto un regime IOSS (Import One Stop Shop) per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi extra UE in spedizioni di valore non superiore a 150 euro

– sono previsti nuovi obblighi per le interfacce elettroniche (MARKETPLACER) che facilitano le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di soggetti non Ue e le vendite a distanza di beni, importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, al fine di coinvolgerle nella riscossione dell’imposta.

Le nuove disposizioni troveranno applicazione dal 1° luglio 2021: al momento si attendono  tutti i chiarimenti specifici necessari, ad esempio sulle esclusioni (beni soggetti ad accise, beni usati, regimi speciali quali forfettari ed agricoltura)  e le modalità applicative per i soggetti già fiscalmente identificati in altri stati che volessero optare per i nuovi regimi semplificati.

Invitiamo pertanto ciascun soggetto che operi o intenda operare con soggetti privati esteri a verificare la regolarità della propria posizione, in quanto i vari stati europei stanno procedendo a verifiche incrociate tramite i vari portali Amazon etc.. per recuperare tutto il gettito di imposta non regolarmente versato.

 

Per ulteriori informazioni

UFFICIO FISCALE

Tel. 0173/226611

e-mail fiscale@acaweb.it

 

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